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D.Lgs. n°297/94
L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: "Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (…)”. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) “b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti(…)”. Dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94 si desume che la procedura prevede: 1) indicazione dei criteri del Consiglio; 2) proposta del collegio; 3) disposizione del Dirigente Scolastico.
Istanza d'ufficio