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Procedimento aspettativa per motivi di famiglia

Informazioni

Termini di conclusione:

30 giorni

Normativa di riferimento:

L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio è regolata dall’art. 18/1 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola. Tale art. recita: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA”. Ai sensi di tali articoli l’aspettativa può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati. Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. Se fruita invece, per periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Il dipendente deve presentare al Dirigente scolastico apposita istanza scritta redatta su carta semplice (nel modulo predisposto dall'Istituto) debitamente documentata e motivata. Il Dirigente scolastico deve formalizzare la decisione entro un mese dalla data di presentazione della domanda; qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell’istanza.

Modalità di avvio:

Istanza di parte