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Legge 169/2008 DPR 122/09
Valutazione Valutazione degli alunni Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. Per gli studenti degli istituti superiori sono confermate le norme precedenti che già prevedevano la valutazione con voto in decimi. Per quanto riguarda invece il comportamento, in base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado. Per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa invece con giudizio, non con voto in decimi. La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato. Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado (ex-scuola media), prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste. Valutazione nella scuola secondaria di II grado La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio. Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995). In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009). FONTE: MIUR
Istanza d'ufficio