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Valutazione del comportamento: art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni; art. 2 della legge 169/2008 Valutazione Religione Cattolica: Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309; Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4 Valutazione Educazione Fisica: con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 5 è abrogato l’articolo 304 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell’educazione fisica Scrutini finali e pagelle: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 8; Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 193, comma 1, secondo periodo Debiti formativi e sospensione del giudizio: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 Ordinanza Ministeriale 5 Novembre 2007, n. 92 Valutazione Studenti stranieri: Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 9
Valutazione La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. definito dalle istituzioni scolastiche. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. Valutazione del comportamento: la valutazione del comportamento degli alunni è espressa: a. nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell’articolo 2 della legge 169/2008; il voto numerico è illustrato con specifica nota ed è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni; art. 2 della legge 169/2008 Valutazione Religione Cattolica: i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309; Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4 Valutazione Educazione Fisica: il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla determinazione della media per l'ammissione agli esami. Riferimento normativo: con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 5 è abrogato l’articolo 304 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell’educazione fisica Scrutini finali e pagelle Nell’ambito dello scrutinio finale, è decisa l’ammissione di ogni singolo alunno alla classe successiva o, eventualmente, la sospensione del giudizio o la non ammissione. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 8; Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 193, comma 1, secondo periodo Debiti formativi e sospensione del giudizio Nello scrutinio finale il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero), le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico. I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate e in seguito ad accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale. Tale giudizio - in caso di esito positivo - comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico. Il recupero deve essere effettuato non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio“. Riferimenti normativi: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 Ordinanza Ministeriale 5 Novembre 2007, n. 92 Valutazione Studenti stranieri:i minori con cittadinanza non italiana, presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 45, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 22 giugno 2009, art. 1, comma 9 FONTE: MIUR
Istanza d'ufficio