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30 giorni
D.LGSL. 297/94 CCNL 2006/09
L’orario di servizio settimanale è regolato dall’art. 28 del CCNL 2006/09: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia 22 ore settimanali nella scuola elementare 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni”. L'Istituto pratica la settimana corta: l'orario settimanale è distribuito in 5 giorni settimanali, con esclusione, pertanto del sabato. La distribuzione settimanale dell’orario di servizio è attuata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera m del CCNL 2006/09: "m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto". Il Collegio dei Docenti "formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (D.Lgsl. 297/94, art. 10, lettera b).
Istanza d'ufficio