Informazioni
30 giorni
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012, ex legge finanziaria), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Tale disposizione è diretta a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati soprattutto per l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. La Funzione Pubblica, con la direttiva n. 14 del 2011 - indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) - ha ricordato i principali adempimenti previsti dalla legge per raggiungere l'obiettivo della “decertificazione”. In particolare, dal 1° gennaio 2012 è prevista: - l'integrale sostituzione di tutti i certificati nei rapporti con gli organi della P.A. con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà; - l'apposizione sui certificati, a pena di nullità, della dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La scuola, quindi, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e, pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda all'Amministrazione un determinato certificato (ad esempio certificato di servizio), tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.,va apposta quindi la medesima dicitura. Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti. Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»? Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura “ Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio”. Lo stato di servizio (ossia la dichiarazione avente ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l'attività lavorativa del dipendente) può essere attestato dall'interessato alla Pubblica Amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n 445 del 2000. La Pubblica Amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e, pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda all'Amministrazione un certificato del servizio prestato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La dichiarazione può essere attestata dall’interessato alla pubblica amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. La pubblica amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e,pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda all’Amministrazione un certificato del servizio prestato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all’art 40, comma 02 dei DPR n. 445 dei 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Istanza d'ufficio