Procedimento ricostruzione carriera | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

Procedimento ricostruzione carriera

I docenti assunti a tempo indeterminato, oltre ai normali adempimenti (documenti di rito, dichiarazione dei servizi, domande ai fini della pensione e della buonuscita), una volta superato l’anno di prova e formazione, devono presentare la domanda per la ricostruzione della carriera.La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi, i servizi  svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.

Informazioni

Termini di conclusione:

28 febbraio di ogni anno

Normativa di riferimento:

LEGGE 107/15

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per pemetterne l'applicazione al Ministero dell'Economia.Nella domanda, rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si devono dichiarare tutti i servizi valutabili: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione. Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.

Modalità di avvio:

Istanza di parte