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Procedimento di accesso a documenti amministrativi

Il diritto di accesso connota il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, in ordine alle sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto statuito dall'art. 117 della Costituzione.Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. La legge non ammette, istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Informazioni

Termini di conclusione:

30 giorni

Normativa di riferimento:

Costituzione della Repubblica Italiana - Stralcio art.117 Legge 7 agosto, n.241 e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, n.352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Stralcio art.8 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Stralcio artt. 38, 59 e 60 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Stralcio artt. 59 e 60 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - Stralcio artt. 4, 12, 15, 52 e 65 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi Regolamento interno sul funzionamento della Commissione per l'accesso Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 - Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Se il richiedente non esercita il suo diritto nel suddetto periodo di tempo dovrà presentare una nuova istanza. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura dell’ufficio stesso e alla presenza, se necessaria, di personale addetto. I documenti amministrativi sui quali è consentito l’accesso non possono essere alterati in alcun modo e non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento. L’esame e la semplice presa visione dei documenti amministrativi per i quali si è richiesto l’accesso è gratuita. Il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione (i cui importi sono stabiliti dalle singole amministrazioni), salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Nel caso la domanda risulti irregolare o incompleta, l’amministrazione può interrompere il suddetto termine che comincerà a decorrere a partire dalla presentazione dell’istanza corretta. Gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all’esercizio del diritto di accesso devono essere motivati.

Modalità di avvio:

Istanza di parte