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D.I 129/2018
La concessione in uso di locali dell'Istituto a terzi è regolato dall'art. 38 del D.I. 129/2018: Art. 38 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) 1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 45, comma 2, lettera d), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali relativi all'utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi.
Istanza di parte