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Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/92 così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011), la quale, all'art. 33, disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.
I permessi retribuiti per handicap sono attribuiti solo al lavoratore che assiste un familiare a cui è stata riconosciuta la disabilità grave ovvero a condizione che l’handicap del familiare abbia la connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della L.104/92: “La minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.Ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010, in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall’altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado. E' prevista un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, essendo eccessivamente onerosa o impossibile l’opera di assistenza a causa dell’età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado. Ai sensi della Circolare INPS n. 53/2008 “sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge”. Il dirigente scolastico deve provvedere ad effettuare un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, dovendosi, invece, limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla legge. Ai sensi dei punti 8 e 9 della circolare della Funzione Pubblica n.13/2010, l’amministrazione che riceve l’istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare l’adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l’integrazione. I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l’aggiornamento della documentazione e verificare l’attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell’istanza. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile. L’amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell’art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall’ufficio preposto alla gestione del personale. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall’accertamento risultasse l’insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l’amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza. Ove nell’ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l’amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi, si ricordano ancora in questa sede le già citate norme contenute nell’art. 55 quater, comma 1, let. a), e nell’art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Si rammenta che l’avvio e l’esito dei procedimenti disciplinari debbono essere comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8. L’amministrazione, sotto altro aspetto, dovrà effettuare le comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l’inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 24, commi da 4 a 6, della l. n. 183 del 2010.
Istanza di parte